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Legge Bersani e penali operatori telefonici: diventa un mago della telefonia e liberati da tutti i vincoli

09/02/2014 by Massimo Marucci Lascia un commento

Sono sempre stato un grande appassionato di magia, giochi di prestigio e illusionismo. Fin da bambino infatti mi esibivo di fronte ad amici e parenti, praticando piccoli numeri magici con carte e monete. I miei idoli erano il mago Silvan e il mitico Harry Houdini.

Houdini fu un grande escapologo, forse il più grande di tutti i tempi. L’escapologia è la capacità di un mago di liberarsi da costrizioni di ogni sorta: catene, camicie di forza, lacci, corde, gabbie ecc. ecc.Tecnica, l’escapologia, che non va confusa con l’illusionismo.

Houdini, il cui vero nome era Ehrich Weisz, divenne una celebrità mondiale proprio grazie alle sue esibizioni di escapologo. Non c’erano catene, manette, gabbie o camicie di forza che gli potessero resistere. Houdini riusciva a liberarsi sempre da questi legami.

Il suo trucco più famoso, quello considerato anche il più pericoloso, quello che lo incoronò come il re dell’evasione si chiamava la TORTURA CINESE. Questo numero prevedeva che il mago venisse calato a testa in giù all’interno di un parallelepipedo colmo d’acqua fino all’orlo e che egli fosse, inoltre, legato mani e piedi con pesanti catene e lucchetti vari.Harri Houdini morì per una peritonite, a causa della rottura dell’appendice, nella notte di Halloween il 31 ottobre 1926 all’età di cinquantadue anni.

Cosa c’entra tutto questo con la telefonia?

Nella telefonia aziendale, oggi, agli imprenditori, succede sempre più spesso di tritovarsi nelle stesse condizioni di Harry Houdini: legati, vincolati, condizionati, costretti a sottostare a clausole vessatorie al limite della legalità. Basta infatti prendere un qualunque contratto di un qualunque operatore, per scoprire la presenza di ogni sorta di vincolo e legame attivato sulle voci che compongono i servizi utilizzati (che già vengono pagati con canoni mensili) e i prodotti acquistati.

  • Hai comprato un telefono a rate? In caso di recesso anticipato ti addebitano una penale.
  • Hai attivato un servizio dati per navigare in internet col tuo smartphone? In caso di recesso anticipato ti addebitano una penale.
  • Hai attivato una nuova SIM per un tuo dipendente? In caso di recesso prima dei 24 mesi ti addebitano una penale.
  • Hai preso un Tablet a rate per lavorare in mobilità? In caso di recesso anticipato ti addebitano una penale.
  • Hai appena cambiato operatore e il tuo nuovo gestore ti rimborsa le penali del vecchio? In caso di recesso anticipato ti addebitano una penale della penale.

Altro che le catene utilizzate per legare il grande Harry Houdini. Con la telefonia aziendale, oggi, hai più vincoli di quelli che imponevano al celebre mago ungherese. E forse nemmeno lui saprebbe come scioglierli.

Ma tutto questo è legale?

Cosa ne è stato del decreto Bersani, non aveva questo lo scopo di liberalizzare il mercato della telefonia?

Perché ancora oggi non esistono delle linee guida precise in materia e tutto è rimandato ad una personalissima interpretazione della legge Bersani, quasi sempre a sfavore del cliente?

Cosa recita il “famigerato” decreto Bersani a proposito di vincoli e penali sulla telefonia per le aziende.

ℹ️
La legge n. 40/2007, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 7/2007 (cd. Decreto Bersani-bis), all’art. 1, comma 1, prevede che “Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.
Il comma 3 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni“.

Sintesi del decreto Bersani

  • Abolizione dei costi di ricarica delle carte prepagate;
  • Abolizione dei termini di scadenza del credito telefonico acquistato o del servizio pagato (oltre alla sim card, anche il numero di telefono ad essa associato), salvo nel caso in cui si tratti di offerte promozionali;
  • Abolizione dei vincoli temporali del contratto di adesione, con conseguente facoltà di passaggio ad altro operatore, e semplificazione delle procedure di recesso anticipato o di trasferimento delle utenze.

Se da una parte va riconosciuto al legislatore di aver ridimensionato il potere contrattuale degli operatori di telefonia, dall’altro dobbiamo purtroppo dire che la normativa è  stata concepita in termini generici e per certi versi lacunosi, soprattutto riguardo i risvolti pratici.

Ed è proprio all’interno di queste pieghe poco chiare che si muovono gli operatori, e che fanno sì che le imprese si trovino a dover sborsare migliaia di euro di penali ogni volta che decidono di cambiare gestore telefonico e ogni volta che recedono da un contratto prima della naturale scadenza.

Sul sito internet dell’ADUC troverai una spiegazione molto dettagliata del perché e del percome siamo arrivati a una situazione del genere. Ma a me preme darti una soluzione pratica, e quindi ti dirò come fare se anche tu ti trovi a dover gestire faccende di questo tipo.

Come contestare agli operatori le penali per le telefonia che ritieni ingiustificate

La cosa migliore da fare, la più efficace, nel caso ti abbiano applicato delle penali ingiustificate è di rivolgersi ai CORECOM. Il servizio è totalmente gratuito.

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ℹ️
LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Per attivare la procedura di conciliazione innanzi al Corecom, che è totalmente gratuita, bisogna presentare un’istanza utilizzando il formulario UG; le istanze presentate in altro formato saranno comunque procedibili qualora contengano tutti gli elementi previsti dal regolamento.

Il formulario UG deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  •     nome e cognome del titolare dell’utenza telefonica;
  •     residenza o domicilio del titolare dell’utenza telefonica;
  •     numero dell’utenza telefonica;
  •     denominazione dell’organismo telecomunicazioni;
  •     esposizione sintetica dei fatti;
  •     indicazione di eventuali precedenti tentativi di composizione presso altri organismi o tentativi ancora pendenti presso altri organismi;
  •     indicazione di eventuali richieste (risarcimenti, indennizzi, ecc..);
  •     sottoscrizione del titolare dell’utenza telefonica, o in caso di persona giuridica del rappresentante legale o di una persona munita di procura speciale.

Al formulario UG deve essere allegata, sempre a pena di inammissibilità, fotocopia di un valido documento d’identità del titolare dell’utenza telefonica.

Il formulario UG può essere inviato con raccomandata a/r o tramite fax (ai numeri 02.67482701 e 02.67482707) o consegnato a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio: da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:30.
Nei casi in cui sia pendente istanza di conciliazione (o sia già stato esperito tentativo di conciliazione) presso altro organismo di conciliazione (Camera di commercio, Commissioni paritetiche istituite tra operatori ed associazioni dei consumatori,etc.) non verrà dato corso alla procedura di conciliazione presso il Corecom, dato che il Regolamento prevede che tali procedure siano alternative.
Non verrà dato corso al tentativo di conciliazione anche nei casi in cui il Corecom accerti la propria incompetenza territoriale o verifichi la mancanza di uno degli elementi che devono essere contenuti nel formulario UG a pena di inammissibilità.
Il Corecom, dopo aver verificato l’ammissibilità, dell’istanza, comunica alle parti l’avviso di convocazione per l’udienza di conciliazione.

Formulario UG

Seguendo questa procedura indicata dal CORECOM forse non diventerai un mago come il grande Houdini, ma sono certo che riuscirai meglio di quanto avrebbe fatto lui a far rispettare i tuoi diritti di consumatore.

Abracadabra!

E che la magia ti accompagni. 🙂

ℹ️
Se nonostante tutto senti di non farcela a liberarti dai vincoli e dalle penali del tuo vecchio gestore, chiamami a questo numero: 346.500.9751. Oppure inviami una mail per una consulenza su tutta la telefonia della tua azienda: massimo.marucci@telefoniafacile.com.

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L’AUTORE DI QUESTO BLOG

Massimo Marucci, consulente di telefonia aziendale, ritratto professionale in ufficio

Sono nato e vivo a Monza. Un diploma da Grafico Pubblicitario, un altro da Perito Commerciale e oltre vent’anni di esperienza nel mondo delle telecomunicazioni. Marito di Tiziana, padre di Francesca e (da quando è arrivato Pepe, il chihuahua adottato) pure dog-sitter part-time. Mi appassionano l’arte, la comunicazione e – ovviamente – le tecnologie.
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