
La dismissione di una centrale in rame ha lasciato un’azienda senza telefono e Internet prima che la portabilità fosse completata. AGCOM ha riconosciuto 720 euro di indennizzo.
Ruaro Lavinio S.r.l. aveva ricevuto da Wind Tre la comunicazione che le proprie linee sarebbero state cessate il 4 dicembre 2025 a causa della chiusura di una centrale TIM in rame. L’azienda aveva scelto Fastweb già il 21 ottobre, chiedendo anche la portabilità dei numeri. Ma alla data dello switch-off il passaggio non era ancora completato: l’impresa dichiarò di essere rimasta senza connettività e telefoni fino alla portabilità del 19 gennaio. AGCOM ha riconosciuto 30 giorni indennizzabili e 720 euro. La lezione per una PMI è semplice: durante la dismissione del rame non basta aver firmato il nuovo contratto. Attivazione, cessazione e portabilità devono essere coordinate prima dello spegnimento.
Della dismissione del rame e della progressiva chiusura delle vecchie centrali telefoniche ho parlato diverse volte su Telefonia Facile. Questa volta, però, c’è un caso concreto che mostra molto bene dove può nascondersi il problema.
Un’azienda riceve la comunicazione che la propria linea verrà cessata perché la centrale in rame deve essere dismessa. Decide di cambiare operatore con diverse settimane di anticipo e firma il nuovo contratto. Sembrerebbe tutto sotto controllo. Invece la vecchia linea viene spenta prima che la nuova migrazione sia completata.
Il risultato è quello che nessuna impresa vorrebbe sperimentare: azienda senza telefono e internet mentre la portabilità dei numeri è ancora in corso.
È il caso affrontato da AGCOM con la delibera 56/26/CIR, decisa il 29 luglio 2026 e pubblicata il 10 settembre 2026, relativa alla controversia tra Ruaro Lavinio S.r.l., Fastweb e Wind Tre.
Cosa succede quando viene dismessa una centrale in rame?
Il 4 ottobre 2025 Wind Tre comunicò a Ruaro Lavinio S.r.l. che le sue utenze fisse erano collegate a una centrale interessata da un processo di decommissioning, dovuto alla chiusura della centrale in rame TIM.
La comunicazione prevedeva due possibilità. L’azienda poteva acconsentire a una variazione tecnologica dell’accesso verso la fibra oppure chiedere la portabilità dei numeri verso un altro operatore. In assenza di una delle due soluzioni entro 60 giorni, Wind Tre avrebbe cessato il contratto e le linee.
La scadenza era quindi fissata al 4 dicembre 2025.
Questo è il primo punto importante per una PMI.
Quando arriva una comunicazione relativa allo switch-off del rame, non siamo davanti alla solita proposta commerciale da mettere nella pila del “ci penso più avanti”. C’è una data oltre la quale la vecchia infrastruttura non potrà più garantire il servizio nelle condizioni esistenti.
Perché l’azienda è rimasta senza linea?
Ruaro Lavinio non aspettò gli ultimi giorni.
Il 21 ottobre 2025, quindi circa sei settimane prima della cessazione prevista, sottoscrisse un contratto Fastweb chiedendo sia la nuova connettività sia la portabilità delle due numerazioni aziendali.
Secondo quanto dichiarato dall’azienda nel procedimento, il passaggio avrebbe dovuto essere completato prima del 4 dicembre. Ma quando arrivò quella data, la procedura di number portability non era ancora conclusa.
Wind Tre cessò le vecchie linee come precedentemente comunicato. Fastweb ha dichiarato nel procedimento che in quel momento la procedura di portabilità era ancora in gestione. Il nuovo contratto venne poi attivato il 13 gennaio 2026 e la portabilità delle numerazioni fu completata il 19 gennaio 2026.
L’azienda riferì quindi di essersi trovata, dal 4 dicembre, senza connettività e soprattutto senza le proprie numerazioni telefoniche. Ed è proprio qui che una normale migrazione della linea aziendale si è trasformata in un problema operativo.
La firma del contratto c’era, la richiesta di portabilità idem. Quello che mancava, al momento dello spegnimento della vecchia linea, era il completamento effettivo del passaggio.
Chi doveva coordinare la migrazione?
È una domanda inevitabile, ma qui bisogna evitare conclusioni più ampie di quelle contenute nella delibera.
Wind Tre ha sostenuto di aver comunicato correttamente la chiusura della centrale, la possibilità di passare alla fibra e quella di trasferire le numerazioni a un altro operatore. Ha inoltre dichiarato che, fino alla cessazione del 4 dicembre, non aveva ricevuto richieste di portabilità delle numerazioni provenienti dal nuovo operatore.
Fastweb ha invece evidenziato che, al momento della cessazione delle linee da parte di Wind Tre, la procedura di number portability era ancora in corso e ha sostenuto di avere rispettato i propri tempi contrattuali.
AGCOM, dopo aver esaminato le condizioni generali depositate da Fastweb, è arrivata però a una conclusione diversa su quest’ultimo punto.
Secondo l’Autorità, il termine applicabile era di 60 giorni dalla sottoscrizione del 21 ottobre, non di 120 giorni come sostenuto da Fastweb. La scadenza era quindi il 20 dicembre 2025.
Questa distinzione conta, perché AGCOM non ha semplicemente attribuito a un unico soggetto tutto ciò che era accaduto dal 4 dicembre in poi. Ha individuato il periodo per il quale, sulla base del contratto e della normativa sugli indennizzi, il ritardo era imputabile al nuovo operatore.
Perché AGCOM ha riconosciuto 720 euro di indennizzo?
Il disservizio denunciato dall’azienda era iniziato il 4 dicembre, quando le vecchie linee erano state cessate, ma AGCOM non ha calcolato l’indennizzo a partire da quella data.
Poiché Fastweb avrebbe dovuto completare l’attivazione entro 60 giorni dalla firma del contratto, l’Autorità ha considerato il periodo compreso tra il 20 dicembre 2025 e il 19 gennaio 2026, giorno in cui venne perfezionata la portabilità.
Sono quindi 30 giorni indennizzabili.
AGCOM ha disposto che Fastweb corrispondesse all’azienda 12 euro al giorno per ciascun servizio, voce e dati, per 30 giorni, per un totale di 720 euro, oltre agli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza.
La società aveva chiesto anche 2.000 euro per il disagio subito e per la perdita di clienti che, secondo quanto sostenuto nell’istanza, non erano riusciti a contattarla.
Su questo punto AGCOM ha ricordato una distinzione importante: l’Autorità può riconoscere gli indennizzi previsti dalla regolamentazione, ma non può decidere sul risarcimento di eventuali ulteriori danni. Quella possibilità resta eventualmente affidata alla sede giudiziaria.
Il problema vero non sono i 720 euro
I 720 euro fanno certamente titolo, ma non sono, almeno secondo me, la parte più interessante della vicenda. Il punto è che l’azienda si era mossa con anticipo. Tra la firma del nuovo contratto, il 21 ottobre, e la cessazione delle vecchie linee, il 4 dicembre, c’erano circa sei settimane. Eppure non sono bastate per completare la migrazione e la portabilità.
Questo cambia parecchio la prospettiva.
La data indicata nella comunicazione di chiusura della centrale TIM non dovrebbe essere considerata semplicemente come il giorno entro il quale scegliere cosa fare.
Per un’azienda dovrebbe diventare la data davanti alla quale costruire un margine di sicurezza perché il vero obiettivo non è aver firmato un nuovo contratto prima dello switch-off. È arrivare allo switch-off con nuova connettività attiva, telefoni verificati e numerazioni effettivamente migrate.
Sono due cose parecchio diverse.
Portabilità richiesta e portabilità completata non sono la stessa cosa
È un equivoco comprensibile. Quando un’azienda firma il contratto con il nuovo operatore e consegna tutti i dati necessari, tende a considerare la pratica sostanzialmente risolta. Dal suo punto di vista ha fatto ciò che doveva fare. Operativamente, però, tra la firma e una portabilità dei numeri completata esistono diversi passaggi.
La nuova linea deve essere attivata, la configurazione deve essere completata, la procedura tra operatore donating e recipient deve andare a buon fine e la fonia deve essere verificata. Finché tutto questo non è accaduto, il vecchio collegamento continua ad avere un ruolo fondamentale.
Se quella linea, però, ha già una data certa di spegnimento, qualsiasi ritardo diventa molto più delicato. La pratica non può semplicemente “rimanere in lavorazione” per qualche settimana in più. Il calendario, a un certo punto, presenta il conto. E purtroppo non sempre manda prima un promemoria.
Cosa dovrebbe fare una PMI prima dello switch-off del rame?
Quando arriva una comunicazione di dismissione del rame, io la tratterei come una piccola migrazione infrastrutturale, non come un semplice cambio tariffario.
Per prima cosa bisogna capire cosa dipende davvero dalla linea destinata alla cessazione. Non soltanto Internet e telefono, ma eventualmente centralini, POS, sistemi di allarme, citofonia, fax ancora presenti, teleassistenza o altri servizi collegati.
Poi occorre fissare una data obiettivo interna precedente alla data ufficiale di spegnimento, lasciando spazio per eventuali problemi tecnici o amministrativi.
Per le attività nelle quali telefono e connettività sono essenziali, vale inoltre la pena valutare alcune misure temporanee di continuità: una seconda connettività, backup mobile, deviazioni delle chiamate o altre soluzioni che consentano di lavorare anche se la migrazione principale subisce un ritardo.
Non significa trasformare ogni passaggio di linea in un progetto della NASA.
Significa semplicemente accettare che, quando esiste una data oltre la quale la vecchia linea verrà spenta comunque, qualche cintura e bretella può costare molto meno di una giornata senza telefoni e Internet.
Cosa insegna questo caso alle aziende?
La delibera 56/26/CIR non dice che ogni migrazione collegata allo switch-off del rame finirà in questo modo. Dice però qualcosa di molto concreto.
Durante una dismissione della rete in rame, cessazione della vecchia linea, attivazione del nuovo servizio e portabilità dei numeri devono essere realmente coordinate.
Firmare il nuovo contratto è necessario, ma non basta. Nemmeno chiedere la portabilità significa che la portabilità sia già avvenuta. Prima della data prevista per lo spegnimento bisogna verificare dove si trova la pratica, se la nuova connettività è stata attivata, se la procedura di portabilità sta procedendo e, quando possibile, lasciare un margine per intervenire in caso di ritardi.
Perché, alla fine, il vero obiettivo di una migrazione aziendale non è poter dire: “Abbiamo fatto la pratica in tempo.”
È poter dire: “Il nuovo servizio funziona e i clienti continuano a chiamarci.” La differenza sembra piccola.
Finché il telefono non smette di squillare.
Fonte: AGCOM, Delibera 56/26/CIR, Definizione della controversia Ruaro Lavinio/Fastweb S.p.A. (Vodafone – Ho.Mobile – Teletu)/Wind Tre S.p.A. (GU14/811114/2026), decisione del 29 luglio 2026, pubblicata il 10 settembre 2026.
Domande frequenti sulla dismissione del rame
Quando una centrale in rame viene dismessa, l’operatore può proporre una migrazione verso una tecnologia più recente oppure consentire al cliente di trasferire le numerazioni a un altro operatore. Se il passaggio non viene completato prima della data di cessazione comunicata, esiste il rischio che la vecchia linea venga spenta mentre la nuova non è ancora pienamente operativa, con possibile interruzione dei servizi voce e dati.
Non esiste un anticipo valido per ogni situazione. Il caso esaminato da AGCOM mostra però che anche diverse settimane possono non essere sufficienti se l’attivazione della nuova linea o la portabilità dei numeri subiscono ritardi. Per una PMI è quindi prudente avviare la migrazione con margine e verificare che connettività, fonia e portabilità siano realmente completate prima della cessazione del vecchio servizio.
Nel caso Ruaro Lavinio S.r.l., AGCOM ha ritenuto che Fastweb dovesse completare l’attivazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto del 21 ottobre 2025, quindi entro il 20 dicembre 2025. La portabilità dei numeri è stata completata il 19 gennaio 2026. L’Autorità ha quindi riconosciuto 30 giorni indennizzabili, applicando 12 euro al giorno per ciascun servizio voce e dati, per un totale di 720 euro.
Prima di scegliere semplicemente una nuova offerta, conviene verificare cosa utilizza davvero la linea, quali numerazioni devono essere mantenute e quanto margine esiste prima della cessazione.
Posso aiutarti a verificare tempi, portabilità e continuità del servizio prima che una migrazione diventi un disservizio.
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