
Un venditore di telefonia aziendale non può recar danno a un cliente né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un cliente riceva danno.
Un venditore di telefonia aziendale deve obbedire agli ordini impartiti dal proprio operatore, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge.
Un venditore di telefonia aziendale deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.






